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Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti espressi.

Riportiamo in VERSO, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell’estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a FRONTE, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all’accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.


FronteVerso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, oggi al progetto partecipa un network interdisciplinare di professionisti e di esperti. 

A cura di: avv. Ileana Alesso, avv. Maurizia Borea
Web designer: dott.ssa Irene Cassola
In redazione: Giuseppina Carnaghi, avv. Paola Furini, avv. Kilda Peretta

 



Newsletter - Conoscere il diritto è un diritto, ottobre 2022

Google, Youtube e Diritti. D’Autore
 
FRONTE

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (C.G.U.E.) è investita di due controversie, tra loro riunite, riguardanti la interpretazione delle direttive europee in tema di diritto d’autore, proprietà intellettuale e commercio elettronico.
Nella prima controversia, un produttore musicale afferma di avere sottoscritto con un’artista un contratto per la trasmissione, in esclusiva mondiale, delle sue canzoni ed esibizioni.
Però su YouTube, piattaforma dove tutti possono caricare i propri video e metterli a disposizione di altri utenti, appaiono registrazioni private dei suoi concerti nonchè riproduzioni di canzoni del suo album.
Il produttore chiede a Google, socio unico e rappresentante legale di YouTube, di far cessare le trasmissioni, e da YouTube fanno sapere di averle bloccate.
Però successivamente, nuovi video dell’artista spuntano su YouTube e il produttore cita in giudizio sia Google sia YouTube per ottenere la cessazione delle trasmissioni e il risarcimento dei danni nel frattempo patiti.
Sia in primo che in secondo grado il produttore ottiene parziale soddisfazione. Più in particolare, in sede di appello YouTube viene parzialmente condannata, perché, pur non essendo considerata responsabile per i contenuti caricati sulla sua piattaforma, viene comunque riconosciuta responsabile per non averli adeguatamente bloccati allorchè ne era venuta a conoscenza.
La sentenza di appello viene impugnata e la Corte federale di giustizia tedesca, che esamina il ricorso per cassazione, solleva alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla CGUE chiedendo alla stessa, ai fini del decidere:
- la interpretazione di alcune norme della direttiva sul diritto d’autore ed in particolare del diritto esclusivo dell’autore di autorizzare o vietare qualsiasi “comunicazione al pubblico” delle proprie opere.
Nella seconda controversia, un editore internazionale cita in giudizio il gestore della piattaforma, di hosting e condivisione di file “uploaded” (caricati), Cyando poiché vede che sulla stessa sono state caricate opere coperte dal suo diritto di sfruttamento esclusivo.
Anche in questo caso è stato richiesto un provvedimento di cessazione per essere stata Cyando autrice delle violazioni del diritto d’autore o comunque partecipe di tali violazioni.
Cyando, dopo la condanna in primo grado, fà appello e il giudice, pur concorde per la cessazione dell’illecito, l’ha individua solo come “partecipe” di tale violazioni in quanto il suo contributo si limiterebbe alla fornitura della piattaforma (i mezzi tecnici) non avendo alcun controllo su ciò che viene caricato sulla medesima.
Anche in questa controversia viene proposto ricorso in cassazione e il giudice, richiede alla C.G.U.E. la interpretazione delle direttive sul diritto d’autore e sul commercio elettronico, come già visto nella precedente vertenza contro Youtube.
“Il comportamento di YouTube e di Cyando costituisce “comunicazione al pubblico”?” Al primo quesito ad essa sottoposto la Corte di Giustizia della Unione europea risponde osservando che:
I) Il concetto di “comunicazione al pubblico” dev’essere inteso in senso ampio, comprendente qualsiasi comunicazione, al pubblico, non presente nel luogo di origine della comunicazione.
2) L’intervento del gestore può essere qualificato come “atto di comunicazione” solo se il gestore contribuisce consapevolmente a dare accesso al pubblico a opere protette. Il semplice fatto che il gestore metta a disposizione la piattaforma su cui, in via astratta, possono essere caricati contenuti protetti non è sufficiente a qualificarlo in tal senso.
3) La situazione è diversa nel caso in cui il gestore, informato dal titolare dei diritti del fatto che un contenuto protetto è stato illecitamente caricato sulla propria piattaforma, non adotti immediatamente le misure necessarie per rendere inaccessibile tale contenuto.
4) Allo stesso modo, se il gestore esercita la propria attività a scopo di lucro, occorrerà verificare se abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a caricare e condividere su di essa contenuti protetti.
Sull’altro quesito, concernente la direttiva sul commercio elettronico che esonera i gestori di piattaforme, di condivisione di video o di hosting e di condivisione di file, dalla responsabilità (per i contenuti protetti che gli utenti comunicano al pubblico tramite le piattaforme medesime), la Corte osserva che:
A) per capire se il gestore possa essere esonerato occorre verificare se svolga un ruolo neutro (ove si limiti a fornire gli strumenti tecnici per la condivisione, in modo automatico e passivo, senza essere a conoscenza di ciò che viene caricato e senza alcun controllo), oppure se svolga un ruolo attivo, che gli consenta di conoscere e controllare i materiali caricati sulla sua piattaforma;
B) non è sufficiente che il gestore sia al corrente, in generale, del fatto che i suoi servizi siano utilizzati per commettere attività illecite. La direttiva, ad avviso della Corte, richiede che sia al corrente di una violazione concreta.
Quanto al fatto che la direttiva consenta al titolare dei diritti d’autore di ottenere un provvedimento inibitorio di cessazione nei confronti di un intermediario (come YouTube e Cyando) la Corte specifica:
- che ciò può avvenire solo dopo aver segnalato la violazione avvenuta sulla piattaforma e la constatata inerzia nel rimuoverla e nell’impedirne la prosecuzione;
- che spetta ai giudici nazionali verificare sia l’applicazione di questa condizione sia i danni che la conseguente attesa comporta al titolare dei diritti.

  VERSO

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 22 giugno 2021 nelle cause C-682/18 e C-683/18
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore»), dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), nonché dell’articolo 11, prima frase, e dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45 e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva sul rispetto dei diritti»). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, da un lato, il sig. Frank Peterson alla Google LLC e alla YouTube LLC (causa C-682/18) e, dall’altro, la Elsevier Inc. alla Cyando AG (causa C-683/18), in merito a diverse violazioni dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dal sig. Peterson e dalla Elsevier commesse da utenti, rispettivamente, della piattaforma di condivisione di video gestita da YouTube e della piattaforma di hosting e di condivisione di file gestita dalla Cyando. Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), che è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1). 4 L’articolo 8 del TDA, intitolato «Diritto di comunicazione al pubblico», così dispone: «Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979], gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta». 5 Dichiarazioni comuni concernenti il TDA sono state adottate dalla conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996. 6 La dichiarazione comune in merito all’articolo 8 di detto trattato così recita: «Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. (...)». Diritto dell’Unione Direttiva sul diritto d’autore 7 Ai sensi dei considerando 4, 5, da 8 a 10, 16, 23, 27, 31 e 59 della direttiva sul diritto d’autore: «(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro. (5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento. (...) (8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell’informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi. (9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (...) È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. (...) (16) (...) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l’altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta. (...) (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. (...) (...) 

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